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Le regole d’ingresso e soggiorno sul territorio della Polonia per i cittadini della Comunità Europea, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo e per i membri della loro famiglia sono disciplinate dalla Legge 27 luglio 2002 sulle regole e le condizioni d’ingresso e soggiorno dei cittadini dei Paesi membri della UE e dei loro familiari sul territorio delle Repubblica di Polonia.(G.U nr 141, posizione 1180 e del 2003 nr 128.posizione 1175). La legge di cui sopra riguarda non solo i cittadini dei Paesi membri della UE e dei loro familiari ma anche i cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo e di altri Paesi che non fanno parte della UE ma che sulla base degli accordi stipulati con la UE usufruiscono della libertà di circolazione delle persone (come: Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera) e i loro familiari. Il cittadino della Comunità Europea può entrare sul territorio della Repubblica di Polonia con un documento di identità personale valido all’espatrio valido oppure con un altro documento che ne certifichi le generalità e la cittadinanza. In particolare i cittadini italiani possono attraversare la frontiera della Repubblica di Polonia con il passaporto valido e la carta d’identità. Il minorenne fino ai 15 anni può varcare la frontiera di Polonia sulla base del certificato di nascita con fotografia valido per l’espatrio legalizzato dalla Questura competente per territorio. Le informazioni sui documenti di identità personale validi in Polonia vengono rilasciate dalla Guardia di Frontiera e dalle rappresentanze consolari del Paese di origine dell’interessato. Il soggiorno del cittadino della UE sul territorio di Polonia per un periodo inferiore ai 3 mesi non richiede nessuna pratica aggiuntiva tranne il compimento dell’obbligo di richiesta ed ottenimento di residenza. Il soggiorno prolungato, superiore ai 3 mesi necessita l’ottenimento del permesso di soggiorno oppure il permesso di domicilio a tempo determinato. Questa regola non riguarda però un cittadino della UE che svolge attività lavorativa come libero professionista oppure possiede attività commerciale sul territorio della Repubblica di Polonia, mantenendo la residenza sul territorio di un altro Paese membro della Comunità Europea dove fa rientro tutti i giorni oppure almeno una volta alla settimana. Le normative riguardanti i membri familiari hanno importanza sostanzialmente solo quando le persone non possiedono la cittadinanza dell’UE oppure non sono cittadini dei Paesi sopra elencati. Nel riguardo di queste persone non si applica la Legge 13 giugno 2003 sugli Stranieri. Codesta normativa definisce che i “membri familiari” sono le persone che non possiedono la cittadinanza polacca che però sono uniti in matrimonio con cittadini dell’Unione Europea e il matrimonio è riconosciuto dalla legge polacca. Inoltre “membri familiari” sono anche i discendenti del cittadino dell’UE di età inferiore ai 21 anni oppure le persone che restano nell’unione domestica, non possedenti la cittadinanza polacca; consanguinei e parenti di primo grado del cittadino dell’UE, persone a carico del cittadino dell’UE oppure del suo consorte o rimanenti con il medesimo nell’unione domestica. I membri familiari che non sono cittadini comunitari possono entrare sul territorio della Repubblica di Polonia con un documento di identità valido all’espatrio oppure con un visto, regola questa non riguarda il cittadino del Paese con il quale la Repubblica di Polonia ha stipulato un accordo internazionale dall’esonero dell’obbligo parziale o totale dell’ottenimento del visto stesso. Il permesso di soggiorno e soggiorno temporaneo è rilasciato al cittadino comunitario e riguarda anche il membro familiare del cittadino dell’UE. Nel caso in cui il permesso temporaneo è stato rilasciato per motivi di studio il permesso non è estendibile ai parenti ed imparentati del cittadino comunitario che fanno richiesta del permesso. Nel caso in cui al membro familiare non è stato rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo ma si sono verificate delle circostanze che ne giustifichino il rilascio, la decisione precedente negativa può essere cambiata. Soggiorno temporaneo dei cittadini UE e CEEI permessi di soggiorno temporanei possono essere ottenuti dai cittadini comunitari che possiedono l’assicurazione sanitaria e i mezzi finanziari sufficienti alla copertura delle spese di soggiorno senza possibilità d’usufruire dell’assistenza sociale sul territorio della Repubblica di Polonia. In particolare si rilasciano ai cittadini che:
I permessi di soggiorno temporaneo sono rilasciati nei seguenti casi:
I permessi vengono rilasciati previa su domanda del cittadino stesso. La domanda dovrebbe contenere i dati personali del cittadino e dei familiari con i quali intente soggiornare sul territorio della Repubblica di Polonia. Al cittadino comunitario al quale si rilascia o si rinnova il permesso di soggiorno o di domicilio a tempo determinato viene rilasciata al suo posto la carta di soggiorno del cittadino della Comunità Europea con durata uguale alla validità del permesso. Ai familiari (che non sono cittadini dell’Unione Europea) del cittadino comunitario al quale è stato rilasciato o rinnovato permesso di soggiorno, si rilascia il documento di soggiorno. Soggiorno permanente dei cittadini UE e CEEI permessi di soggiorno sono rilasciati al cittadino a condizione che:
I permessi di soggiorno sono rilasciati al cittadino comunitario anche se non adempisse alle sopra indicate condizioni tra l’altro quando:
La condizione per il rilascio del permesso di soggiorno in questo caso è la presentazione della domanda non oltre un periodo di 2 anni dal giorno della scadenza del permesso di soggiorno. I permessi di soggiorno vengono rilasciati per 5 anni a far data dal dal giorno del rilascio e rinnovati per seguenti periodi di 5 anni previo presentazione della domanda del cittadino comunitario, a condizione che possieda tutti i requisiti necessari per ottenere il permesso di soggiorno stesso. Se il cittadino comunitario soggiorna sul territorio della Repubblica di Polonia per motivi di lavoro e nel giorno della presentazione della domanda del primo rinnovo del permesso di soggiorno è disoccupato per un periodo non superiore ai 12 mesi per cause di forza maggiore indipendenti dal cittadino stesso, ottiene il rinnovo del permesso di soggiorno per 12 mesi.
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